Determina a contrarre per la fornitura di una Real Time PCR Quantstudio 12k Flex, Fast 96w
Premesso
- che, in data 29 maggio 2018 è stata stipulata una convenzione tra l’A.O.U. FEDERICO II e il CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE SCARL, avente ad oggetto lo svolgimento di attività diagnostico-assistenziali nel settore della diagnostica molecolare onco-ematologica (prevenzione, diagnosi e terapie dei tumori solidi e non), delle malattie genetiche ereditarie (prenatali e postnatali) e quelle acquisite, delle malattie congenite del metabolismo e delle malattie rare;
- che le prestazioni diagnostiche avanzate, sono rese per i pazienti afferenti all’A.O.U. Federico II, incluso l’Ambulatorio del DAI di Medicina di laboratorio e Trasfusionale, cui afferiscono pazienti e campioni provenienti anche dalle AA. SS. della Regione Campania.
Considerato che si rende necessario acquisire una Real Time PCR Quantstudio 12k Flex, Fast 96w per poter effettuare le indagini molecolari per la valutazione della malattia minima residua delle patologie emolinfoproliferative acute e croniche nel laboratorio di Ematologia Oncologica del CEINGE;
Vista la richiesta di acquisto del responsabile del laboratorio di oncoematologia, Prof.ssa Barbara Izzo;
Visti gli articoli:
- 63 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto:
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
Ritenuto di ricorrere, per l’acquisto della suddetta attrezzatura, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all’art. 63, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, ricorrendo le condizioni di natura tecnica, ivi previste, per le quali il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
Considerato che l’adozione di una procedura negoziata senza bando di gara comporta una deroga ai principi di evidenza pubblica, che riveste carattere di eccezionalità e impone un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi di tale procedura;
Viste Linee guida n. 8 del 13 settembre 2017 dell’ANAC per il “ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”;
Considerato
- che per valutare l’infungibilità, come previsto dalle suddette linee guida, il CEINGE ha pubblicato sul proprio sito, in data 12/09/2018, un avviso finalizzato alla verifica dell’esistenza di ulteriori operatori economici - rispetto a quelli conosciuti – in grado di fornire l’attrezzatura indicata;
- che entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso non vi è stata alcuna risposta;
Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di dotarsi di risorse strumentali adeguate per l’esecuzione delle indagini diagnostiche del laboratorio di oncoematologia del CEINGE;
b) l’oggetto del contratto è l’acquisto di una Real Time PCR Quantstudio 12k Flex, Fast 96w;
c) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nella lettera d’invito;
Ritenuto di fissare la base d’asta in Euro 77.680,00 oltre ad IVA;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza
DETERMINA
1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) Di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione;
3) Di approvare l’allegata lettera d’invito che fissa i requisiti e le modalità di esecuzione della fornitura;
4) Di porre a base d’asta la somma di € 77.680,00;
5) Di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento del corrente bilancio, che presenta la necessaria disponibilità;
6) Di confermare che non sussistono rischi per la sicurezza di natura interferenziale che possano insorgere in sede di esecuzione dell’appalto valutati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/2008;
7) Di dare atto che i contratti verranno stipulati mediante scrittura privata del MePa;
8) Di stabilire che il responsabile del procedimento è l’Ing. Antonio Mauriello;
9) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.ceinge.unina.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.
10) Di dare atto che la presente determinazione sarà notificata all’Ing. Antonio Mauriello.
11) di comunicare al CdA l’esito della procedura;
L’Amministratore delegato
Dott. Mariano Giustino